Le nuove frontiere dell’affidamento paritetico
Il tema oggetto del presente commento riguarda una decisione di particolare rilievo in tema di modifiche delle condizioni di affidamento del minore. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Oristano, a seguito di un ricorso congiunto patrocinato dal nostro Studio.
I fatti del processo
I genitori del minore, con ricorso congiunto, avevano rilevato che, essendo trascorsi diversi anni dall’emanazione del provvedimento che regolamentava le condizioni di affidamento del minore, la nuova situazione creatasi rendeva necessaria una modifica di quanto stabilito. Difatti, il Tribunale di Oristano, con una precedente pronuncia a quella in commento, aveva disposto, in sede di regolamentazione dell’affidamento del minore, l’affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, «considerata anche la tenera età del bambino che rende inopportuno un allontanamento più assiduo del bambino dalla madre» Contestualmente, aveva statuito le condizioni volte a soddisfare il diritto di visita del padre. Quest’ultimo poteva trascorrere con il figlio due pomeriggi infrasettimanali e la domenica. In alternativa, tre pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui la domenica il bimbo stava con la madre, a settimane alternate. Il Tribunale aveva disposto altresì, a carico del padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento. Premesso ciò, il decorso di sette anni dall’emissione di tale provvedimento aveva determinato i genitori a voler richiedere una modifica delle condizioni di affidamento del minore, il quale aveva ormai compiuto 9 anni. Orbene, l’età più matura del figlio e la nuova situazione consolidata tra i genitori hanno motivato la richiesta di un affidamento paritetico. Nell’atto introduttivo i ricorrenti avevano dichiarato congiuntamente che «Negli ultimi tempi, vista la crescita del bambino che si avvicina sempre più alla fase dell’adolescenza, si è consolidata la prassi, condivisa da entrambi i genitori, di far trascorrere al minore una settimana interamente con il padre ed una settimana interamente con la madre», richiamando una recente pronuncia del Tribunale di Roma alla stregua della quale «il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze dello stesso; inoltre, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario del bambino, non deve essere disposto l’assegno di mantenimento del minore» (Tribunale di Roma sez. I, 26/03/2019, n. 6447). Pertanto, considerato che le condizioni economiche dei genitori erano assolutamente equivalenti, i ricorrenti avevano richiesto che nella settimana in cui il minore sarebbe stato con il padre, quest’ultimo avrebbe provveduto direttamente ad affrontare le spese di mantenimento ordinarie dello stesso e, viceversa, nella settimana in cui il minore sarebbe stato con la madre, quest’ultima avrebbe provveduto direttamente ad affrontare le spese di mantenimento ordinarie dello stesso.
La decisione
Alla luce delle istanze congiuntamente presentate dai genitori, il Tribunale di Oristano, con la sentenza emessa in data 11.09.2024, affermava che «Lo stesso art. 337 ter c.c. prevede che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. La genitorialità condivisa consente, inoltre, a entrambi i genitori di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale, così garantendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. La congruità dell’accordo sotto il profilo del collocamento paritario del minore, il quale trascorrerà tempi eguali presso entrambi i genitori, è evidente in quanto massima espressione del predetto principio della bigenitorialità». Quanto al profilo economico, il Tribunale osservava che, considerato quanto emerso dal ricorso introduttivo, le condizioni economiche delle parti risultavano assolutamente equilibrate. Di conseguenza, appariva condivisibile la decisione di revocare l’assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio. Tale decisione era giustificata dall’impegno delle parti a provvedere direttamente alle spese ordinarie del minore nei rispettivi – ed eguali – tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia un’apertura da parte dei Tribunali nel voler consentire al figlio di passare lo stesso tempo con il padre e con la madre. Certamente, è opportuno osservare che nel caso di specie tale possibilità è stata resa possibile dall’età più matura del figlio: un ragazzino di 9 anni, già in parte autonomo, rispetto a un bambino di più tenera età che, per necessità fisiologica, ha più necessità della vicinanza costante della figura materna. Ad ogni modo, lo scopo dell’affidamento paritetico è quello di garantire il diritto del minore di mantenere – laddove possibile – un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L’affidamento paritetico consente ai genitori, tra le altre cose, di vivere e di avvertire allo stesso modo le esigenze dei figli in modo da prendere insieme in modo più ponderato le decisioni che riguardano la scuola, le attività extra scolastiche, la salute, e così via. Inoltre, come avvenuto nel caso di specie, laddove ciascun genitore si prenda cura materialmente del figlio al 50% attraverso l’affidamento paritetico, vi è la possibilità di attuare il cosiddetto mantenimento diretto, ovvero quel sistema che non prevede l’erogazione di un assegno periodico da parte del padre o della madre ma il sostegno diretto al minore, senza passaggi di denaro da un genitore all’altro. Anche in questo caso, però, si osserva che il mantenimento diretto non è una conseguenza automatica dell’affidamento paritetico ma una scelta operata dai genitori o dal giudice.
Avv. Elena Mura



